20150921

Nuovo APE Unico, in vigore il nuovo modello dal 1°ottobre 2015

Le disposizioni sul nuovo attestato di prestazione energetica degli edifici unico per tutto il territorio nazionale sarà operativo a partire dal 1° ottobre.
La Conferenza unificata ha confermato lo schema di decreto che fissa le caratteristiche del nuovo APE unico, a cui ci si dovrà attenere dal 1°ottobre 2015.

APE: che cosa cambia?

-  le classi energetiche diventano dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore);

- verrà predisposto un sistema informativo unico, il SIAPE, contenente tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica;

- verrà introdotto un attestato unico semplificato su tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, per la classificazione delle prestazioni energetiche a cui le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni;

- il nuovo APE dovrà esprimere la prestazione energetica globale in due termini: quelli di energia primaria totale e di energia primaria non rinnovabile;

- la classe energetica sarà determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;

il nuovo APE dovrà indicare i consumi energetici per il riscaldamento invernale e per il raffrescamento estivo e dovrà indicare l’emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata;

dovranno essere specificati gli interventi per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, indicando in modo distinto le ristrutturazioni generiche dagli interventi specifici per la riqualificazione energetica.

In fine, si segnale che il nuovo APE, per quanto riguarda la vendita e la locazione,conterrà uno schema di annuncio (con gli indici di prestazione energetica parziali), allo scopo di uniformare tutte le informazioni sulla qualità energetica degli edifici. All’ interno di questo schema verranno usate le emoticon per facilitare la comprensione del documento agli inquilini, agli affittuari e agli acquirenti che non sono tecnici.





20130611

NOVITA' 2013 - l'ACE si trasforma in APE

Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto 63/2013, l'attestato di certificazione energetica sarà sostituito dall'attestato di prestazione energetica (Ape). Attraverso l'istituzione del nuovo attestato,  il decreto spiana la strada a nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, avviandosi così al pieno recepimento della direttiva europea 31/2010.
L'attestato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti, certificherà la prestazione energetica attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornirà raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. Le modalità per redigere l'Ape e gli stessi descrittori non sono stati però ancora definiti, il decreto rimanda infatti a successivi provvedimenti.  
Il nuovo attestato non sarà operativo fin quando il Ministero dello Sviluppo economico non avrà definito le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione alla direttiva 31/2010 ed adeguato le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Decreto MSE 26 giugno 2009). Con l'adeguamento delle linee guida il decreto dovrà infatti definire l'attestato di prestazione energetica e prevedere nuove metodologie di calcolo semplificate per edifici di ridotte dimensioni o caratterizzati da prestazioni energetiche di modesta qualità. L'avvio dell'Ape potrebbe essere anche molto lento. Difatti il decreto 63/2013 non specifica un tempo limite entro cui dovranno essere emessi i provvedimenti che renderanno pienamente operativo il nuovo attestato energetico.
L'attestato di qualificazione energetica resta comunque in vita, se ne potrà far ricorso per semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica. In definitiva affianca l'Ape ma il suo utilizzo diventa facoltativo.

Obbligo di redigere un Attestato di prestazione energetica


  • Lavori di nuova costruzione e interventi sull'esistente
Il futuro attestato dovrà essere prodotto per gli edifici ed unità immobiliari di nuova costruzione ed in caso di interventi importanti sull'esistente. Rientrano in quest'ultima categoria i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e di risanamento conservativo che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio. Vi rientrano ad esempio: il rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, di tetti o l'impermeabilizzazione delle coperture.
  • Vendita o nuova locazione
Il proprietario di un edificio o di un'unità immobiliare dovrà mettere a disposizione dell'acquirente o del locatario l'Ape già in sede di trattativa e poi consegnarlo al termine della stessa. Inoltre nei contratti di vendita o di nuova locazione sarà obbligatorio inserire una clausola in cui l'acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica, compreso l'Ape.
  • Annunci immobiliari
Tutti gli annunci di vendita e di locazione devono riportare l'indice di prestazione energeticadell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare. Devono anche indicare la classe energetica corrispondente.
  • Gestione di impianti termici e di climatizzazione
Anche il rinnovamento o la stipula di nuovi contratti per la gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici (o nel caso in cui il committente sia un soggetto pubblico), dovrà prevedere la predisposizione di un Ape.
  • Se già c'è un Ace in corso di validità
L'obbligo di redigere un Ape viene meno quando è già disponibile un attesto in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/Ce.

SANZIONI


  • In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
  • In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
  • In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
  • In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
  • In caso l'attestato non rispetti i criteri stabiliti dalla legge, il professionista è tenuto a pagare una somma non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro.


VALIDITA' E RINNOVO DELL'APE

Il decreto stabilisce per l'Ape una durata massima di 10 anni e l'obbligo di aggiornarlo in caso di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione che modifichino la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. Se, però, non saranno rispettati gli obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, comprese le necessità di adeguamento previste dal decreto 16 aprile 2013, l'attestato decadrà il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto alla data della scadenza non rispettata.

20100415

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

A CHI SI RIVOLGE LA CONSULENZA ENERGETICA
Il servizio di consulenza finalizzato alla diagnosi energetica negli edifici ed all’emissione dell’attestato di certificazione e/o di qualificazione energetica si rivolge a privati, costruttori edili, agenzie immobiliari, enti pubblici, ma anche a progettisti, notai, società di leasing, amministratori di condominio ed aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER).

SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
L’Attestato di Certificazione Energetica è un documento emesso a seguito di verifica delle prestazioni energetiche di una o più unità immobiliari. Serve a conoscere le caratteristiche del "sistema edificio-impianto", ovvero quanta energia serve per il riscaldamento invernale, per il raffrescamento estivo, per produrre acqua calda sanitaria e per illuminare gli ambienti. Attraverso una serie di calcoli effettuati da tecnici specializzati ed accreditati, si può determinare, prima dell'acquisto, quanto consumerà e quindi quanto costerà la gestione di un immobile.
Al sistema delle certificazioni si associa un meccanismo di etichettatura che riporta la classe di prestazione energetica su una scala che va da A (massima prestazione) a G (minima prestazione), resa evidente da un documento, l'attestato di certificazione energetica (rilasciato da un tecnico certificatore) e di solito da una targa sull'edificio. L'attestato, oltre a riportare i dati sull'efficienza di edificio e impianti, suggerisce possibili interventi migliorativi accompagnati da un'analisi di convenienza costi/benefici.
Il motivo principale della diffusione della certificazione energetica è di natura economica oltre che ambientale, in quanto un edificio di classe A o B tende a valere di più sul mercato rispetto ad edifici di fasce più basse. Di solito a fronte di un innalzamento dei costi iniziali, si ha un risparmio di gestione anche di 5-6 volte rispetto a edifici simili di classe F o G.

La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, secondo la seguente scadenza temporale e nei seguenti casi:

Dal 1°settembre 2007
  • edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
  • per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
  • a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
  • per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
Dal 1°gennaio 2008
  • contratti Servizio Energia e Servizio Energia, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
Dal 1°luglio 2009
  • trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari da esibire al futuro acquirente, prima dell'effettuazione della compravendita immobiliare.
Dal 1°luglio 2010
  • contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari

Spicca l’obbligo di allegare, dal 1° luglio 2009, l'attestato di certificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari, tra i quali rientrano, oltre alla compravendita, la permuta, il conferimento in società, le assegnazioni ai soci in sede di liquidazione; e, comunque, tutte le altre ipotesi che prevedono l’immissione del bene nel mercato immobiliare e la sua successiva commercializzazione.

L'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica in caso di carenze normative da parte delle Regioni e delle Provincie) è necessario per accedere alle agevolazioni fiscali in tema di risparmio energetico.


LA CONSULENZA
prevede il sopralluogo presso l’edificio/i di pertinenza per rilevare tutti i parametri necessari per la corretta elaborazione dell’ACE. I dati recuperati verranno elaborati dai sistemi software per generare l’output, e successivamente sottoposti ad ulteriore comparazione tecnica necessaria per completare il percorso di generazione documentale del certificato energetico dell’edificio a norma di legge. La prestazione energetica dell’edificio ai fini della classificazione dell’edificio sarà quindi determinata sulla base di una valutazione standard, secondo quanto previsto dalle Norme UNI e dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

VANTAGGI
I vantaggi derivanti dalla certificazione energetica degli edifici sono essenzialmente:
  • il miglioramento della trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti ed ai locatari di immobili un'informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche (e delle spese) energetiche dell’immobile;
  • informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del costo energetico legato alla conduzione del proprio “sistema edilizio” in modo da incoraggiare interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione;
  • consentire agli interessati di pretendere dal fornitore (venditore) di un immobile informazioni affidabili sui costi di conduzione;
  • la possibilità da parte dell’acquirente di poter valutare se gli conviene o no spendere di più per un prodotto migliore dal punto di vista della gestione e manutenzione.
Oltre a tutto ciò, e da sottolineare come anche per i proprietari che apportano miglioramenti energetici importanti ma poco visibili, come isolamenti di muri, tetti, etc., possono veder riconosciuti i loro investimenti.

20100414

CONFRONTA I CONSUMI CON LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Prima di acquistare o affittare un immobile chiedi il certificato energetico e pretendi che sia redatto da un certificatore di tua fiducia!

Confrontando la certificazione energetica dei due appartamenti entrambi di 120 mq scopri che acquistando il secondo risparmi rispetto al primo circa 1.900 € all'anno, ovvero ben 19.000 € in 10 anni!

20100413

DOCUMENTI NECESSARI PER REDIGERE UN CERTIFICATO ENERGETICO

1) Planimetria in scala aggiornata dell’ appartamento ( possibilmente in scala 1:100 )

2) Dati catastali dell’immobile ( visura catastale recente )

3) Se impianto autonomo: libretto dell’impianto del generatore di calore con anno dell’istallazione

4) Se Impianto centralizzato: principale dati della caldaia come potenza rendimento e millesimi uso riscaldamento

5) Anno di costruzione dell’ immobile

Documentazione utile se disponibile:

6) Principali figure professionali coinvolte nel processo edilizio come il direttore dei lavori, il progettista ecc ( Dati facoltativo)

7) Relazioni tecniche o progetti che riguardano l’edificio con particolare riferimento alle murature esterne e agli infissi (documenti utili a redigere una certificazione più esatta).

8) Eventuali documentazione utilizzata per gli sgravi fiscali del 55%

QUANDO DEVO CERTIFICARE L'IMMOBILE?

Nei casi di ristrutturazione o nuova costruzione degli edifici, la certificazione energetica
deve essere redatta all’atto di chiusura lavori. In questi casi, il costruttore ha l’obbligo di
far produrre la certificazione energetica.
Il nominativo del certificatore deve essere comunicato, sempre da parte del costruttore
al Comune competente entro la data di inizio lavori.

Ad oggi l'ACE serve per:
  • Edifici di nuova costruzione
  • Ristrutturazione edilizia degli edifici
  • Compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari
  • Locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari
  • Sgravi fiscali o incentivi
  • Attività edilizia prevista dal “Piano Casa”

Sanzioni:
  • Da 5.000 a 30.000 al costruttore che non rilascia all'acquirente l'ACE
  • Da 1.000 a 10.000 se assente nelle cessioni a titolo oneroso
  • Da 500 a 5.000 se assente alla stupula del contratto di locazione
  • Non rilascio del titolo abitativo e degli incentivi
Da notare:
  • L'autocertificazione per edifici di classe G prevista dalla norma nazionale non è revista dalla Regione Piemonte.
  • Le certificazioni hanno durata di 10 anni, a prescindere dall’eventuale e successivo aggiornamento delle disposizioni regionali